La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro si è espressa il settembre scorso riguardo i soggetti autorizzati a erogare formazione in e-learning strong>stabilendo che solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A dell’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 sono da ritenersi soggetti formatori.
La Commissione ha di fatto confermato che l’allegato II del citato Accordo sostituisce e supera quanto emanato in precedenza.
(scarica qui il pdf)Oltre al docente (nel caso dell’e-learning il progettista) quindi, anche il soggetto erogatore (di fatto l’amministratore della piattaforma e-learning) deve avere precisi requisiti; ciò significa che, anche per la formazione dei lavoratori, il soggetto formatore difficilmente può essere il datore di lavoro.
A prescindere dall’adeguatezza del corso (durata, contenuti, didattica, ecc.) è il soggetto formatore che garantisce la corretta erogazione, la verifica dell’apprendimento (quando prevista) e la conseguente emissione di un valido certificato.